Art. 76
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[1](Art. 76, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il cassiere deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilita', la esazione degli effetti scaduti che all'uopo sono a lui consegnati, nonche' la consegna, contro ricevuta, degli effetti non pagati all'ufficiale pubblico, destinato per levare i protesti cambiari, ai termini di legge.
[3]Il consiglio d'amministrazione determina la tariffa relativa ai compensi dovuti agli ufficiali incaricati dei protesti predetti.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva