Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il cassiere capo deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilita', la esazione degli effetti scaduti, che all'uopo sono a lui affidati noche' la consegna contro ricevuta degli effetti non pagati, all'ufficio pubblico, incaricato dei protesti cambiari, ai termini di legge)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva