Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1]((Prima di ammettere a pagamento un titolo il cassiere deve assicurarsi della sua autenticita' e regolarita'.
[2]Prima di fare qualunque pagamento il cassiere deve comunque accertarsi della identita' personale del creditore.
[3]Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalita', che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto e' stabilito nel presente regolamento)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva