Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Prima di fare qualsiasi pagamento l'impiegato che deve eseguirlo ha l'obbligo di assicurarsi della autenticita' e della regolarita' del documento che lo autorizza e del titolo che gli viene esibito e deve con ogni mezzo possibile accertarsi della identita' personale del creditore.
[2]Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalita', che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto e' stabilito nel presente regolamento)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva