Art. 79
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[1](Art. 79, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.
[3]Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sona firmati dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva