Art. 79

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[1](Art. 79, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

[3]Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sona firmati dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art79 · fonte su Normattiva