Art. 79
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[1]((Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.
[2]Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal capo dell'ufficio di ragioneria)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva