Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 92, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le agenzie sono provviste del necessario fondo di Cessa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, e' ritenuto come esistente nella Cassa della sede o succursale da cui le agenzie stesse dipendono, ed alla quale debbono rimettere le somme eventualmente eccedenti i bisogni di cassa, dietro ordine del direttore, a tenore dell'art. 100.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva