Art. 92

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[1](Art. 92, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le agenzie sono provviste del necessario fondo di Cessa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, e' ritenuto come esistente nella Cassa della sede o succursale da cui le agenzie stesse dipendono, ed alla quale debbono rimettere le somme eventualmente eccedenti i bisogni di cassa, dietro ordine del direttore, a tenore dell'art. 100.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art92 · fonte su Normattiva