Art. 92

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((Le agenzie sono provviste di un fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, e' ritenuto come esistente nella cassa della sede, succursale o filiale da cui le agenzie stesse dipendono)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art92 · fonte su Normattiva