Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Le agenzie sono provviste di un fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, e' ritenuto come esistente nella cassa della sede, succursale o filiale da cui le agenzie stesse dipendono)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva