Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 93, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:
- a)ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, alle sede o succursale dalla quale dipendono;
- b)ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti gia' ammessi al fido, da spedirsi alla sede o succursale sopraddetta con particolareggiate informazioni sui coobbligati, non che effetti per l'incasso;
- c)pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione della sede o succursale stessa e l'ammontare degli effetti incassati;
- d)scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco puo' fare anticipazioni;
- e)riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dalla sede o succursale cui sono aggregate;
- e-bis)consentire anticipazioni;
- f)emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;
- g)pagare vaglia cambiari e titoli apodissari, come pure assegni tratti dai corrispondenti del Banco;
- h)ricevere commissioni per compra e vendita di titoli, da eseguirsi dalla sede o succursale da cui dipendono, e per compra e vendita di divisa estera, da eseguirsi dal direttore generale, a norma dell'art. 32;
- i)ricevere depositi a risparmio;
- j)eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni delle piazza, e su proposta del direttore della sede o succursale, venissero aggiunte a quelle sopraindicate, a norma dell'art. 64.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva