Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:
- a)a ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, allo stabilimento dal quale dipendono;
- b)ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti gia' ammessi al fido, da spedirsi allo stabilimento sopradetto con particolareggiate informazioni sui coobbligati, non che effetti per l'incasso;
- c)pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione dello stabilimento e l'ammontare degli effetti in- incassati.
- d)scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco puo' fare anticipazioni;
- e)riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dallo stabilimento cui sono aggregate;
- e-bis)consentire anticipazioni;
- f)emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;
- g)pagare vaglia cambiari, titoli apodissari, assegni bancari, lettere di credito ed altri titoli emessi dal Banco o da altri Istituti corrispondenti;
- h)ricevere commissioni: per compra e vendita di titoli; per compra e vendita di divisa estera, sia per conto di terzi come della Direzione generale; e per emissione e pagamenti di ordini telegrafici di pagamento; a norma delle speciali istruzioni;
- i)ricevere depositi a risparmio;
- j)eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, venissero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'art. 64)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva