Art. 93

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

  • a)a ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, allo stabilimento dal quale dipendono;
  • b)ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti gia' ammessi al fido, da spedirsi allo stabilimento sopradetto con particolareggiate informazioni sui coobbligati, non che effetti per l'incasso;
  • c)pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione dello stabilimento e l'ammontare degli effetti in- incassati.
  • d)scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco puo' fare anticipazioni;
  • e)riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dallo stabilimento cui sono aggregate;
  • e-bis)consentire anticipazioni;
  • f)emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;
  • g)pagare vaglia cambiari, titoli apodissari, assegni bancari, lettere di credito ed altri titoli emessi dal Banco o da altri Istituti corrispondenti;
  • h)ricevere commissioni: per compra e vendita di titoli; per compra e vendita di divisa estera, sia per conto di terzi come della Direzione generale; e per emissione e pagamenti di ordini telegrafici di pagamento; a norma delle speciali istruzioni;
  • i)ricevere depositi a risparmio;
  • j)eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, venissero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'art. 64)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art93 · fonte su Normattiva