Art. 94
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[1](Art. 94, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Consiglio d'amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.
[3]La sede o succursale cui l'agenzia e' aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilita', la consistenza in biglietti, numerario, effetti e valori di essa, e tiene in evidenza, sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.
[4]La sede o succursale predetta, con la scorta dei dati giornalieri dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarita' delle scritturazioni dell'agenzia.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva