Art. 94

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[1]((Il Consiglio di amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

[2]Lo stabilimento cui l'agenzia e' aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilita', la consistenza in biglietti, numerario, effetti e valori di cassa, e tiene in evidenza, sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

[3]Lo stabilimento predetto, con la scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarita' delle scritturazioni dell'agenzia)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art94 · fonte su Normattiva