Art. 96

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[1](Art. 96, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]L'agente risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarita' delle operazioni dalla stessa compiute, non che della autenticita' delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo.

[3]Egli:

[4]eseguisce gli ordini del capo della sede o della succursale da cui dipende, e corrisponde direttamente con lo stesso, nonche' con le autorita' locali e coi terzi per gli affari attinenti all'agenzia;

[5]esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e constata che le condizioni siano adempiute;

[6]conserva una delle chiavi della Cassa, di cui l'altra e' affidata al sotto cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota negli appositi registri di sacristia con dichiarazione firmata da lui e dal sotto-cassiere: tali registri sono custoditi nella cassa;

[7]firma, insieme al sotto-cassiere, tutti gli stati e documenti da spedirsi alla sede o alla succursale da cui dipende;

[8]invia giornalmente alla sede o alla succursale anzidetta la situazione di cassa nella quale riassume e da' conto delle diverse operazioni del giorno, allegandovi tutti i documenti d'introito e d'esito;

[9]fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art96 · fonte su Normattiva