Art. 96
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[1]((L'agente:
[2]risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarita' delle operazioni dalla stessa compiute, non che dell'autenticita' delle firme dei cedenli degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo;
[3]esegue gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende, e corrisponde direttamente con lo stesso, nonche' con le autorita' locali e coi terzi per gli affari attinenti all'agenzia;
[4]esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e constata che le condizioni siano adempiute;
[5]conserva una delle chiavi della cassa di cui l'altra e' affidata al cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota, con dichiarazione, firmata da lui e dal cassiere, negli appositi registri di sacristia, che sono gelosamente custoditi e conservati a chiusura di cassa in tesoro;
[6]firma la corrispondenza, le girate cambiarie e i mandati, ed, in concorso col cassiere, i vaglia cambiari, le fedi di credito e le quietanze; puo' delegare al cassiere la firma delle quietanze nelle cambiali;
[7]firma, insieme col cassiere, tutti gli stati e documenti da spedirsi allo stabilimento dal quale dipende;
[8]invia giornalmente allo stabilimento anzidetto la situazione di cassa nella quale riassume e da' conto delle diverse operazioni del giorno allegandovi tutti i documenti di introito e di esito;
[9]fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva