Art. 12

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[1]Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, dovra', domandarsi: Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione; Sullo domando di estradizione fatte da Governi stranieri; Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura; Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

[2]Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art12 · fonte su Normattiva