Art. 12

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[1]Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, dovra', domandarsi: Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione; Sullo domando di estradizione fatte da Governi stranieri; ((Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale)). ((Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

[2]Tali ricorsi non saranno piu' ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento)).

[3]Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art12 · fonte su Normattiva