Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. Leggi il testo vigente →
[1]Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato e' di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 27 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, e' di giorni 30 dalla data della dichiarazione.
[2]Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificata all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.
[3]L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
[4]I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva