Art. 30
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[1]Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato e' di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 27 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, e' di giorni 30 dalla data della dichiarazione.
[2]((il ricorso e' diretto alla sezione competente, e deve essere nei termini suddetti notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.
[3]I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedano in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa)).
[4]L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
[5]I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva