Art. 31
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Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorita' e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilita' e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva