Art. 31
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[1]((Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso l'autorita' e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso.
[2]La notificazione del ricorso incidentale sara' fatta nei modi prescritti per il ricorso principale presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.
[3]L'originale del ricorso incidentale con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.
[4]Se colui che vuol produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione e' aumentato nella misura indicata al capoverso 2° dell'art. 30.
[5]I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.
[6]Il ricorso incidentale non e' efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questi venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva