Art. 34
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[1]Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.
[2]Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il propria assunto.
[3]L'autorita', che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.
[4]La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
[5]I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva