Art. 34

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[1]Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

[2]Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il propria assunto.

[3]L'autorita', che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

[4]La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

[5]I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art34 · fonte su Normattiva