Art. 34

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[1]Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

[2]Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il propria assunto.

[3]L'autorita', che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

[4]La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

[5]((I ricorsi indicati nei numeri 8 e 20 dell'art. 25 sono trattati e decisi in Camera di Consiglio, sulle memorie delle parti)).

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art34 · fonte su Normattiva