Art. 36
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[1]La quarta sezione decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.
[2]Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva