Art. 36
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[1]((Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 38, sono prese coll'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti)).
[2]Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva