Art. 37
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Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva