Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]((Se la sezione, a cui e' diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni autorizzando le parti ad assistervi od anche a produrre determinati documenti.

[2]La sezione V puo' inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura)).

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art37 · fonte su Normattiva