Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]((Se la sezione, a cui e' diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni autorizzando le parti ad assistervi od anche a produrre determinati documenti.
[2]La sezione V puo' inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva