Art. 41
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Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorita' amministrativa, la sezione sospendera' ogni ulteriore decisione e rinviera' gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva