Art. 41

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Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorita' amministrativa, la sezione sospendera' ogni ulteriore decisione e rinviera' gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art41 · fonte su Normattiva