Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

((Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato)).

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art41 · fonte su Normattiva