Art. 5
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[1]Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:
[2]1ª dell'interno;
[3]2ª di grazia e giustizia e culti;
[4]3ª delle finanze;
[5]4ª per la giustizia amministrativa.
[6]Ciascuna sezione e' presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e puo' presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva