Art. 5

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[1]((Il Consiglio di Stato si divide in 5 sezioni.

[2]Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sara' fissato annualmente per decreto Reale.

[3]La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 24 e questa sui ricorsi dell'art. 25.

[4]Ogni sezione sara' presieduta da un presidente proprio.

[5]Il presidente del Consiglio di Stato presiedera' le adunanze generali, e potra' presiedere le sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire)).

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art5 · fonte su Normattiva