Art. 5
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[1]((Il Consiglio di Stato si divide in 5 sezioni.
[2]Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sara' fissato annualmente per decreto Reale.
[4]Ogni sezione sara' presieduta da un presidente proprio.
[5]Il presidente del Consiglio di Stato presiedera' le adunanze generali, e potra' presiedere le sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva