Art. 7
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[1]I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.
[2]Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui e' relatore.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva