Art. 7

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[1]I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

[2]Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui e' relatore.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art7 · fonte su Normattiva