Art. 7
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[1]((I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.
[2]A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.
[3]Tanto nelle sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla sezione, e quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno il voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva