Art. 8
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[1]Il presidente ed i consiglieri della sezione quarta sono designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.
[2]I consiglieri che cessano di' far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.
[3]Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.
[4]A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva