Art. 8
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[1]((Al principio di ogni anno saranno designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione giurisdizionale non siano mutati piu' di due consiglieri della composizione dell'anno precedente.
[2]Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva