Art. 105 — Testo unico, art, 105
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Chiunque, con violenze o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali e turba la liberta' del voto, e' punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva