Art. 105 — Testo unico, art, 105
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con, clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio, dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.
[2]Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
[3]Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.
[4]Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva