Art. 106
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[1]((Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio)).
[2]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con sogni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva