Art. 107 — Testo unico, art. 107
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[1]Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.
[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito con la detenzione da tre mesi ad un anno o con multa da L. 100 a L. 1000.
[3]E' punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 70 e 71.
[4]Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena e' elevata al doppio.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva