Art. 107Testo unico, art. 107

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[1]((Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in piu' sezioni elettorali ovvero per consiglieri provinciali in piu' comuni dello stesso mandamento, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art107 · fonte su Normattiva