Art. 113Testo unico, art. 113

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[1]Il Governo del Re puo' decretare l'unione di piu' Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e fissino di accordo le condizioni.

[2]Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facolta' di fare le loro opposizioni che sano trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

[3]E' in facolta' dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 192 e nel primo comma dell'art. 320.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art113 · fonte su Normattiva