Art. 13 — Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese
Testo unico-art. 13 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva