Art. 12 — Testo unico, art. 12
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[1]((Per essere elettore e' necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.
[2]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
[3]L'acquisto del diritto elettorale di parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1012, n. 555)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva