Art. 124

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[1]Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

[2]Nella sessione di autunno:

[3]elegge, a termini dell'art. 130, i membri della Giunta municipale da rinnovarsi per compiuto periodo quando non vi abbia provveduto in una precedente seduta straordinaria;

[4]delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

[5]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale;

[6]nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini del. art. 31.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art124 · fonte su Normattiva