Art. 131Testo unico, art. 131

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[1]La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

[2]di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

[3]di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

[4]di sei nei Comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;

[5]di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3000;

[6]di due negli altri.

[7]In tutti questi casi il numero dei supplenti e' di due.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art131 · fonte su Normattiva