Art. 145Testo unico, art. 145

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[1]Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale se compatibili con quelle di sindaco.

[2]Chiunque eserciti una delle dette funzioni non e' eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da 6 mesi.

[3]Il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

[4]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art145 · fonte su Normattiva