Art. 145 — Testo unico, art. 145
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[1]Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale se compatibili con quelle di sindaco.
[2]Chiunque eserciti una delle dette funzioni non e' eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da 6 mesi.
[3]Il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.
[4]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva