Art. 145 — Testo unico, art. 145
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Sono incompatibili le funzioni;
[2]1° di deputato al Parlamento o di deputato provinciale;
[3]2° di deputato al Parlamento e di sindaco;
[4]3° di deputato provinciale e di sindaco;
[5]4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale. I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quella della elezione.
[6]Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non puo' essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.
[7]Pero' il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.
[8]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua selezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
[9]I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva