Art. 145Testo unico, art. 145

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[1]((Sono incompatibili le funzioni;

[2]1° di deputato al Parlamento o di deputato provinciale;

[3]2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

[4]3° di deputato provinciale e di sindaco;

[5]4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale. I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quella della elezione.

[6]Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non puo' essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

[7]Pero' il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

[8]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua selezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

[9]I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art145 · fonte su Normattiva