Art. 153 — Testo unico, art. 153
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Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco puo' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal Capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva