Art. 153 — Testo unico, art. 153
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((Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco puo' delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro tra gli elettori in quelle residenti purche' eleggibili a consigliere a norma dell'articolo 23 della presente legge)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva