Art. 153

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Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco puo' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal Capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art153 · fonte su Normattiva