Art. 153

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((Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco puo' delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro tra gli elettori in quelle residenti purche' eleggibili a consigliere a norma dell'articolo 23 della presente legge)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art153 · fonte su Normattiva